IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  soli  fini  previsti  dal secondo comma dell'art. 28 della
legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 "Disciplina  dell'assegnazione
e  della  gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e
successive modifiche ed integrazioni, il vigente  limite  di  reddito
stabilito  dalla  legge  regionale  21  gennaio 1989, n. 4 "Limite di
reddito ai fini della determinazione dei canoni" di cui all'art.  28,
secondo   comma,  della  legge  regionale  5  dicembre  1983,  n.  91
"Disciplina dell'assegnazione  e  della  gestione  degli  alloggi  di
edilizia  residenziale  pubblica"  e'  elevato  a L. 14.000.000. Tale
limite di reddito viene applicato con  decorrenza  dalla  data  della
deliberazione del CIPE del 30 luglio 1991.
   2.  Il  limite  di  reddito  di  cui  al  primo  comma puo' essere
aggiornato dalla giunta regionale, sentita la competente  commissione
consiliare, con le modalita' previste dall'art. 2, primo comma, lett.
f)  della  legge  regionale  5  dicembre 1983, n. 91, come sostituito
dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 28.